Certificazione del 𝐓𝐂𝐅 𝐬𝐞𝐦𝐩π₯𝐒𝐟𝐒𝐜𝐚𝐭𝐚 per i soggetti giΓ  ammessi alΒ π‘πžπ π’π¦πž π€ππžπ¦π©π’π¦πžπ§π­π¨ 𝐂𝐨π₯π₯πšπ›π¨π«πšπ­π’π―π¨Β o che hanno presentato istanza di ammissione prima dell’entrata in vigore del decreto 221/2023, con cui Γ¨ stato introdotto l’obbligo di certificazione del 𝐬𝐒𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐒 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨π₯π₯𝐨 𝐒𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 del 𝐫𝐒𝐬𝐜𝐑𝐒𝐨 𝐟𝐒𝐬𝐜𝐚π₯𝐞 da parte di professionisti indipendenti.

Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale ilΒ D𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 emesso dal Ministero dell’Economia e delle finanze il 21 novembre, con cui sono stati chiariti gli adempimenti in capo ai soggetti esonerati dalla certificazione “completa” previsto dal novellato articolo 4 del decreto 128/2015.

Da evidenziarsi il termine di due anni concesso per l’adempimento e il perimetro ristretto alla sola 𝐞𝐟𝐟𝐒𝐜𝐚𝐜𝐒𝐚 𝐝𝐞π₯ 𝐓𝐂𝐅, da rinnovare con cadenza triennale.