I vantaggi fiscali riservati ai soggetti che aderiscono al regime del consolidato fiscale nazionale non sono illegittimi ai fini del principio di libero stabilimento delle persone giuridiche.


Questa la posizione dell’Avvocato Generale Kokott, espressa nelle conclusioni della causa C-592/24 (Agenzia delle entrate v. Société Générale S.A. e principali società italiane del gruppo), originata da un rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione.


 In tale ottica, è legittima la differenza nella deducibilità degli interessi passivi tra soggetti controllanti italiani nel perimetro del consolidato, rispetto a entità controllanti non residenti.

Francesco Spurio analizza le argomentazioni dell’Avvocato Generale nel contributo pubblicato su ItaliaOggi .