📌Prova testimoniale nel processo tributario: è ammissibile solo se essenziale ai fini della decisione.
Nel confermare la natura documentale del rito, l’ordinanza della Corte di cassazione n. 24407/2026 stabilisce che: 🔹la testimonianza è ammessa (in forma scritta) solo se necessaria ai fini della decisione 🔹il parametro processualcivilistico della rilevanza non è applicabile, a fronte delle “specificità” del processo tributario 🔹i limiti al mezzo di prova non contrastano con i principi in materia di equo processo dettati dalla Corte EDU 🔹la scelta spetta alle Corti di Giustizia Tributaria e il sindacato di legittimità in caso di ricorso per cassazione è limitato ai soli casi di illogicità